Dott. Massimo PARISI
Direttore Generale del Personale DAP - ROMA
In considerazione della Sua ultima comunicazione, con la quale s’intende non aggiornata la riunione che doveva svolgersi oggi, invitando contestualmente le OO.SS. a presentare eventuali osservazioni, questa Segreteria Nazionale FNS CISL espone quanto avrebbe rappresentato al tavolo di confronto.
Da una verifica sul testo proposto con lettera 397355 del 24 settembre 2024 è stato possibile verificare una sostanziale continuità con quanto già contenuto nel P.C.D. 14 ottobre 2021.
Tuttavia formuliamo alcune osservazioni sulle quali è opportuno chiarire meglio cosa intende nella proposta in esame l’Amministrazione. Nello specifico:
All’ art. 2 ( rilevazione dei posti disponibili ) comma 8 preferiremmo che invece di parlare di “si procede a nuovo interpello”, laddove la graduatoria sia esaurita e/o mancante, si preveda un “interpello straordinario”, specificatamente per la Sede interessata, senza per questo interrompere la biennalità prevista ordinariamente per l’emanazione dell’Interpello Nazionale.
All’art. 3 ( Requisiti per la partecipazione ) al comma 1 punto d) si chiede che la sanzione disciplinare cui fare riferimento sia quella di cui all’art. 3 del D.Lvo 449/92 anziché dell’art. 2 come da Voi proposto.
All’art. 4 ( Titoli Valutabili ) serve chiarire meglio cosa intende l’Amministrazione al comma 5. Nello specifico riguardo al comma 1 punti b) e c) nel chiarire che tra i due diversi livelli di laurea ( triennale o magistrale ) viene riconosciuto quello con il punteggio più alto aggiungete che dopo la seconda laurea si somma anche il punteggio per la laurea di punteggio inferiore – quella di cui al comma b). Quindi se più lauree magistrali non sommano tra loro il punteggio previsto per ognuna, chi dovesse possederne anche una triennale migliora il suo risultato potendone invece usufruire in modalità aggiuntiva ?
All’art. 6 ( Commissione per colloquio attitudinale ) al comma 1, infine , si aggiunge che “…uno dei quali perito selettore”. Se deve essere previsto un Componente della Commissione con tale ruolo/incarico, questa O.S. chiede che detto compito sia assegnato ad un delegato della Direzione Generale interessata dalla Selezione per l’assegnazione dall’Interpello.
All’art. 8 ( Periodo di prova ) non condividiamo la Vostra proposta che “il candidato risultato vincitore effettua un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per una sola volta”. La FNS CISL chiede di riformulare il testo con questa formulazione: “ Il candidato risultato vincitore effettua un periodo di prova di tre mesi, prorogabile per una sola volta”.
Sempre all’art. 8 – alla fine – si chiede di prevedere espressamente che in caso di giudizio conclusivo negativo, che dovrà essere adeguatamente motivato, l’interessato possa presentare come previsto per legge specifico ricorso al TAR e/o al Capo dello Stato.
Egregio dott. Parisi quanto di cui sopra quale nostro contributo di osservazioni richieste, che nonostante questo non riteniamo conclusive sino a quando la S.V. non convocherà una specifica nuova riunione che la FNS CISL sollecita.
In attesa si porgono cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(Massimo VESPIA)