Dott. Massimo PARISI
Direttore  Generale del Personale  DAP  -   ROMA

In  considerazione della  Sua ultima comunicazione,  con  la quale  s’intende  non  aggiornata  la riunione che doveva svolgersi oggi,  invitando contestualmente le  OO.SS. a presentare eventuali osservazioni, questa Segreteria Nazionale FNS CISL espone quanto avrebbe rappresentato al tavolo di confronto.

Da  una  verifica sul  testo  proposto con  lettera 397355 del 24 settembre 2024  è  stato possibile verificare una sostanziale continuità con quanto già contenuto nel  P.C.D. 14 ottobre 2021.

Tuttavia formuliamo alcune osservazioni sulle quali è opportuno chiarire meglio cosa intende nella proposta in esame l’Amministrazione. Nello specifico:

All’ art. 2  ( rilevazione dei posti disponibili ) comma 8 preferiremmo che invece di parlare di  “si procede a nuovo interpello”,  laddove  la  graduatoria  sia  esaurita e/o mancante,  si preveda  un “interpello straordinario”,  specificatamente per la Sede interessata, senza per questo interrompere la biennalità  prevista ordinariamente per l’emanazione dell’Interpello Nazionale.

All’art. 3  ( Requisiti per la partecipazione )  al comma 1 punto d)   si  chiede che  la sanzione disciplinare cui fare riferimento sia quella di cui all’art. 3 del D.Lvo 449/92 anziché  dell’art. 2 come da Voi proposto.

All’art. 4 ( Titoli Valutabili ) serve chiarire meglio cosa intende l’Amministrazione al comma 5. Nello specifico riguardo al comma 1 punti b)  e  c)  nel chiarire che tra i due diversi livelli di laurea ( triennale o magistrale ) viene riconosciuto quello con il punteggio più alto aggiungete che dopo la seconda laurea si somma anche il punteggio per la laurea di punteggio inferiore – quella di cui al comma b).  Quindi se più lauree magistrali non sommano tra loro il punteggio previsto per ognuna, chi dovesse possederne anche una triennale migliora il suo risultato potendone invece usufruire in modalità aggiuntiva ?


All’art. 6  ( Commissione per colloquio attitudinale ) al comma 1,  infine ,   si aggiunge che   “…uno dei quali perito selettore”.   Se deve essere previsto un Componente della Commissione con tale   ruolo/incarico,  questa O.S. chiede  che detto  compito sia  assegnato  ad  un  delegato della Direzione Generale interessata dalla Selezione per l’assegnazione dall’Interpello.

All’art. 8  ( Periodo di prova )  non condividiamo la Vostra proposta che “il candidato risultato vincitore effettua un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per una sola volta”.    La FNS CISL chiede di riformulare il testo con questa formulazione:  “ Il candidato risultato vincitore effettua un periodo di prova di tre mesi, prorogabile per una sola volta”.    

Sempre all’art. 8  – alla fine –  si  chiede  di  prevedere  espressamente  che in caso di giudizio conclusivo negativo, che dovrà essere adeguatamente motivato,  l’interessato possa presentare come previsto per legge specifico ricorso al TAR e/o al Capo dello Stato.

Egregio dott. Parisi quanto di cui sopra quale nostro contributo di osservazioni richieste, che nonostante questo non riteniamo conclusive sino a quando la S.V. non convocherà una specifica nuova riunione che la FNS CISL sollecita.  

In attesa si porgono cordiali saluti.


Il Segretario Generale
(Massimo VESPIA)