Egregi, è noto come le Scriventi abbiano contrastato con forza quanto previsto dal comma 3) dell’art.6 del D.Lgs. n.127/2018 che prevedeva 5 anni di periodo minimo di permanenza nella prima assegnazione del personale neoassunto, ridotto successivamente a 2 anni solo grazie all’intervento del Sindacato Confederale. Tale disposto, inserito unilateralmente dall’Amministrazione nel D.Lgs. n.127/18 era stato immediatamente contestato dal Sindacato soprattutto per le immaginabili ricadute negative sull’organizzazione complessiva del servizio, ma in particolare sul personale operativo interessato all’applicazione del periodo di permanenza in ordine alla mobilità nazionale che non avrebbe visto garantita l’anzianità di servizio rispetto al personale assunto successivamente. Infatti, con la nota del 27.4.2021 della Direzione Centrale per le Risorse Umane con cui si dispone la ricognizione per la mobilità del personale neo-assunto appartenete al 89° corso AVP, vengono indicate nella disponibilità di suddetto personale anche sedi di servizio in cui forti sono le aspettative di mobilità del personale appartenete ai corsi precedenti. Nella sostanza, si stanno manifestando quegli effetti sfavorevoli che avevamo preventivato e che stanno determinando un’ingiustizia diffusa tra il personale più anziano costretto a rimanere fuori dalla propria residenza pur in presenza di sedi disponibili, assegnate ai neo-assunti. Le Scriventi, considerato che anche su questo argomento non vi è stato l’auspicabile coinvolgimento delle rappresentanze sindacali chiedono a Codesta Amministrazione immediate rassicurazioni nei confronti del personale anziano in attesa di trasferimento, declinano ogni responsabilità per la conflittualità sindacale che si verrebbe a determinare sulla questione. Infine, a tutela del personale più anziano, la Fp Cgil VVF, la FNS Cisl e la Confsal VVF, qualora risultasse necessario, auspicano correttivi anche di carattere straordinario del provvedimento sopra citato. Distinti saluti.