Dott. Massimo PARISI
Direttore Generale del Personale  DAP -  R O M A

 

Egregio dott. Parisi,
nel corso del tempo sono molte le evoluzioni intervenute con leggi e normative di vario livello che hanno ridefinito i compiti istituzionali del personale di Polizia penitenziaria.
Da quel lontano 15 dicembre 1990, dove con la legge 395 all’articolo 5 si indicavano i compiti espletabili del Personale appartenente al Corpo, sono cambiate le dotazioni organiche, le Strutture ed i servizi penitenziari esistenti con la conseguenza di dover aggiornare le direttive legate all’impiego del personale in un compito piuttosto che un altro.
Uno degli argomenti che frequentemente emergono, tra quelli che innescano conflittualità tra Sindacato ed Amministrazione nei luoghi di lavoro, è quello dell’accesso alla Mensa Obbligatoria di Servizio ed i criteri per il riconoscimento – in alternativa alla MOS – dei Buoni Pasto sostitutivi al Personale.
Detto ciò non sfuggirà anche alla S.V. che parlare di “servizi connessi”, come veniva fatto nelle direttive emanate alla fine degli anni ’90,  diventa limitativo e crea problemi;  facendo alcuni esempi come non chiarire che il Personale che in quegli anni veniva distaccato presso gli ex CSSA oggi UEPE non è lo stesso che oggi invece opera in quell’ambito divenuto “compito istituzionale del Corpo” con il Decreto che ha istituito i Nuclei di polizia penitenziaria negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, così come chi opera oggi nei Tribunali di Sorveglianza lo fa forte di una vera e propria assegnazione perché per effetto di altro Decreto anche quel compito è divenuto uno di quelli non più “non connessi” ma invece tra quelli “Istituzionali del Corpo”.  E potremmo così continuare con altri compiti che pur svolgendosi in Servizi definiti Extra Moenia non sono più classificabili “servizi connessi a quelli istituzionali” ma bensì si annoverano tra le competenze dirette e decretate per legge in carico al Corpo di Polizia penitenziaria.
Moltissime di queste “nuove” Sedi di Servizio non dispongono di un servizio previsto al Personale come la Mensa Obbligatoria di Servizio (prevista dal Contratto nazionale di Comparto con specifico DPR) e però questo non può successivamente determinare il mancato riconoscimento del Buono Pasto sostitutivo alla MOS qualora non sia garantita pur avendone diritto.
Numerose sono le vertenze di lavoro sul tema che nel tempo scaturiscono nel territorio nazionale, spesso generate da una erronea comparazione tra previsioni di un Contratto Nazionale – quello del Comparto Sicurezza – con il CCNL delle Funzioni Centrali nel quale viene invece espressamente regolamentato l’istituto contrattuale del Buono Pasto, correlato a quelle specificità professionali ed alle tipologie di orari di lavoro previsti.
Anche la Sua recente lettera circolare ( n.462830 del 1 dicembre 2022 ) tende a disciplinare criteri sull’attribuzione dei buoni pasto per Tutto il Personale dipendente dell’Amministrazione Penitenziaria, Personale afferente a ben 5 distinti comparti contrattuali diversi, alcuni nell’alveo del diritti privatistico, altri in quello pubblicistico. Ed a nostro parere è qui che insorgono problemi applicativi sui luoghi di lavoro anche a causa di diffuse iniziative interpretative che tendono a rendere omogenea la materia nonostante i diversi piani giuridico contrattuale dei dipendenti.

Per quanto riguarda in particolare il Personale “in Uniforme” serve rammentare che il diritto alla MOS nasce da  dispositivi legislativi che scaturirono dalla L. 121/81, che portarono già nel 1989 con un  altra legge - la n. 203 del 18 maggio 1989 – a disciplinare la materia per l’ex Corpo Agenti di Custodia. Con la Riforma intervenuta successivamente nel 1990 e la smilitarizzazione del Personale si cerco di legare la stessa disciplina anche agli originari compiti Istituzionali, che nel tempo però, fino alle recenti legiferazioni sull’attribuzione dei compiti istituzionali della polizia penitenziaria in nuovi Servizi, obbliga a dover meglio chiarire l’attribuzione del diritto alla MOS che – ove non assicurato e solo in tal caso alternativo – vede attribuire buoni pasto sostitutivi.  
Ma il diritto alla MOS, da sempre, si lega all’effettuazione di turni di servizio eccedenti le 6 ore continuative, requisito che va distinto dal fatto se il dipendente debba poi recuperare o meno il tempo necessario alla eventuale consumazione del pasto. L’aspetto che genera più contenzioso rimane infatti il diritto alla MOS  - o al buono pasto sostitutivo se non assicurata -  e non il tempo della pausa.
Siamo pertanto a chiedere alla S.V. di intervenire per attualizzare la normativa e la disciplina sull’accesso alla MOS ed i criteri per i Buoni pasto sostitutivi, ponendo in una condizione di miglior tutela sia i destinatari del diritto che chi deve applicare la normativa con certezza giuridica ed amministrativa, senza vedere negare diritti che il Personale vive con disagio ed insofferenza nei confronti di chi non valuta i cambiamenti ma si limita  a  vario esercizio burocratico.
In attesa di urgente riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Massimo VESPIA